Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 2 — Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo

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Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo il Ministero del turismo e dello spettacolo:

  • a)promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;
  • b)accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film;
  • c)promuove e cura, i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione dei film, stipulando i relativi accordi di reciprocita';
  • d)rilascia le autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibire a spettacoli cinematografici;
  • e)esercita la vigilanza sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficiano di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti dello Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa' in esso inquadrate;
  • f)attua i provvedimenti stabiliti nella presente legge. Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attivita' e degli interventi dei Ministeri competenti, e' costituito un Comitato permanente, composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati. Ai fini della stipulazione degli accordi di reciprocita' di cui al primo comma, dovra' essere sentito preventivamente il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art2 · fonte su Normattiva