Art. 2 — Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo
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Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo il Ministero del turismo e dello spettacolo:
- a)promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;
- b)accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film;
- c)promuove e cura, i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione dei film, stipulando i relativi accordi di reciprocita';
- d)rilascia le autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibire a spettacoli cinematografici;
- e)esercita la vigilanza sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficiano di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti dello Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa' in esso inquadrate;
- f)attua i provvedimenti stabiliti nella presente legge. Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attivita' e degli interventi dei Ministeri competenti, e' costituito un Comitato permanente, composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati. Ai fini della stipulazione degli accordi di reciprocita' di cui al primo comma, dovra' essere sentito preventivamente il parere della Commissione centrale per la cinematografia. 35
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28
35Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."
Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008
