Art. 26 — Liquidazione dei contributi
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Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 7, e' liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Societa' italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo. La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, e' liquidato nei termini e con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. 35
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28
35Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."
Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008
