Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 27 — Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito

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E' costituito presso la Sezione autonoma, per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite. Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilita' annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attivita' da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici. I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata. Il fondo di cui al primo comma e' alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965. L'assegnazione dei contributi sugli interessi avra' inizio dal 1 gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento. Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla. Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvedera' all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalita' di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilita' del fondo medesimo, nonche' la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).

Testo in vigore dal 5 febbraio 1999 al 6 febbraio 2004

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art27 · fonte su Normattiva