Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 3 — Commissione centrale per la cinematografia

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Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge e' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la cinematografia. Detta, Commissione, che e' presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta di:

  • a)il direttore generale dello spettacolo;
  • b)un rappresentante del Ministero dell'interno;
  • c)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
  • d)un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
  • e)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • f)un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
  • g)due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
  • h)un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;
  • i)un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;
  • l)un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori;
  • m)due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;
  • n)quattro rappresentanti degli autori cinematografici;
  • o)un rappresentante degli attori cinematografici; 13
  • p)quattro rappresentanti dei produttori di film;
  • q)quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;
  • r)un rappresentante dei noleggiatori di film;
  • s)un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;
  • t)cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui due delle categorie tecniche;
  • u)due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'articolo 44;
  • v)un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione;
  • z)tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
  • y)un rappresentante dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia. I membri di cui alle lettere da m) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della Commissione. Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a, voto, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia. Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente. Per ogni componente effettivo e' nominato con le stesse modalita' un supplente. I componenti della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da b) a y) durano in carica due anni e possono essere confermati. La Commissione centrale per la cinematografia e' convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la meta' dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. E' istituita, nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal direttore generale dello spettacolo, alla quale e' attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20. Per ogni componente effettivo viene eletto con le stesse modalita' un supplente. Per la validita' della riunione si osserva quanto prescritto per la commissione centrale della cinematografia. La sottocommissione viene eletta dalla Commissione centrale, nella sua prima riunione ed e' composta:
  • 1)di un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera g);
  • 2)di due rappresentanti degli autori cinematografici di cui alla lettera n);
  • 3)di due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera p);
  • 4)di due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla lettera t);
  • 5)di uno dei tre esperti, di cui alla lettera z). Il direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della Commissione centrale per la cinematografia. 26
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 novembre 1979, n. 589

13

La L. 14 novembre 1979, n. 589 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che " Della sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' chiamato a far parte il rappresentante degli attori di cui alla lettera o) dello stesso articolo 3."

26

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla L.23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che la commissione centrale per la cinematografia e' sostituita dalla commissione consultiva per il cinema.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1996 al 5 febbraio 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art3 · fonte su Normattiva