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I film di cortometraggio e di attualita' possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungometraggio. Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungometraggio, l'esercente puo' non ripetere la proiezione del film di attualita' o del cortometraggio dopo la proiezione del lungometraggio dell'ultimo spettacolo. L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15. Salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge, e' nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di cortometraggio o di attualita' ammessi ai benefici della presente legge.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art36 · fonte su Normattiva