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I film di cortometraggio e di attualita' possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungometraggio. Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungometraggio, l'esercente puo' non ripetere la proiezione del film di attualita' o del cortometraggio dopo la proiezione del lungometraggio dell'ultimo spettacolo. L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15. Salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge, e' nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di cortometraggio o di attualita' ammessi ai benefici della presente legge. 35

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28

35

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art36 · fonte su Normattiva