[1]di informazioni e chiarimenti dei rapporti

[2]Ad eventuale richiesta dell'Agenzia, la Comunita' fornira' complementi di informazioni o chiarimenti su qualsiasi rapporto, nella misura in cui cio' sia necessario ai fini delle salvaguardie previste dal presente Accordo.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art69 · fonte su Normattiva