Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 4 — Riconoscimento della nazionalità italiana

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Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore ai 1.600 metri, a soggetto o a carattere documentario, salva restando la definizione di cui agli articoli 2 e 3 della prima direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione della direttiva medesima. E' dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da societa' che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attivita', e sempre che concorrano i seguenti requisiti:

  • a)che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano;
  • b)che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli sceneggiatori;
  • c)che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. E' tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste, qualora essi risultino residenti in Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedano particolari caratteristiche genotipiche dei personaggi affidati alla loro interpretazione;
  • d)che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, truccatore) impiegati nei film siano almeno per tre quarti italiani;
  • e)che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani. 13 Per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del precedente comma e' fatto salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38 del Consiglio della Comunita' economica europea del 25 marzo 1964. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 1975, N. 287. Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle aliquote consentite, partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di Stati che applicano condizioni di reciprocita' ai cittadini italiani nei film di rispettiva nazionalita'. Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui ai commi precedenti viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalita', in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalita' italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma. La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto e' previsto dal quinto e sesto comma dell'articolo S. Il film dovra' essere girato, limitatamente alle riprese in interni, in ripresa sonora diretta, e, almeno per il 70 per cento, degli interni previsti dalla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro. I requisiti suddetti devono essere riconosciuti dal Ministero del turismo e dello spettacolo che rilascia un apposito certificato di agibilita' valido per cinque anni. 13 Dall'obbligo di cui al comma precedente sono esclusi i film che, per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura sono ripresi dal vero mentre le altre deroghe motivate da particolari esigenze artistiche o da impegni internazionali possono essere concesse su parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 novembre 1979, n. 589

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La L. 14 novembre 1979, n. 589 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Ai fini del riconoscimento della nazionalita' ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per "versione originale italiana", di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo." Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per "ripresa sonora diretta", di cui al penultimo comma del citato articolo 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneita' della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva."

Testo in vigore dal 24 novembre 1979 al 9 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art4 · fonte su Normattiva