Art. 41 — Condizioni di noleggio
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In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, a annualmente, le modalita' e le percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalita'. La determinazione di cui al comma precedente prevedera' le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle citta' di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia e nelle altre citta' capoluogo di Provincia. Non e' dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata, alla Societa' italiana autori ed editori, o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dai Ministero del turismo e dello spettacolo.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004
