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In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, a annualmente, le modalita' e le percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalita'. La determinazione di cui al comma precedente prevedera' le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle citta' di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia e nelle altre citta' capoluogo di Provincia. Non e' dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata, alla Societa' italiana autori ed editori, o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dai Ministero del turismo e dello spettacolo. 35

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28

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Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art41 · fonte su Normattiva