Art. 44 — Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica
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Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografica, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno, tre anni in almeno dieci Province. Il riconoscimento e' revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato. Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti. Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:
- a)svolgere attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonche' dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;
- b)riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A. E.;
- c)avere come soci persone di eta' non inferiore ai 16 anni. I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico. Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'Associazione stessa ed all'attivita' svolta nell'anno precedente. Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere ai Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnato da una dettagliata relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo. I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attivita' ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonche' di quelli, anche se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'articolo 45, nonche' dagli uffici culturali delle rappresentante diplomatiche estere. Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovra', essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione. Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964-, n. 1162, la cui esazione e' effettuata dalla Societa' italiana autori ed editori. Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema, che svolgano attivita' rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento delle funzione di tali circoli e' demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione. Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalita' previste dal quarto comma dell'articolo 40.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 1 giugno 1983
