Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 18 gennaio 1994. 539 parole tolte, 369 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografica, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno, tre anni in almeno dieci Province. Il riconoscimento e' revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato. Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigentiaggiunto: Per 'circolo di cultura cinematografica' si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per 'associazione nazionale di cultura cinematografica' si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l'Autorita' competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti. Ai fini del riconoscimento tolto: dell'associazione, i circoli aggiunto: di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica tolto: ad essa aderenti devono aggiunto: devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) tolto: svolgere attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonche' dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro aggiunto: essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;
b) tolto: riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A. E.;
tolto: c) avere come soci persone di eta' non inferiore ai 16 anni. I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico. Alle associazioni dei aggiunto: associare circoli di cultura cinematografica tolto: riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 45. Tale contributo viene concesso per la organizzazione dei servizi comuni e per le iniziative di promozione culturale promosse direttamente da ciascuna associazione, sulla base dei progetti presentati, nonche' in relazione all'attivita' svolta nell'anno precedente ed in rapporto al numero dei circoli aderenti ed effettivamente operanti. Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti, accompagnato da una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo, oltre che da un programma di attivita' e relativo bilancio di previsione per l'anno seguente. I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attivita' ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonche' di quelli, anche se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'articolo 45, nonche' dagli uffici culturali delle rappresentante diplomatiche estere. Il divieto di aggiunto: e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:
aggiunto: 1) l'assenza di fini di lucro;
aggiunto: 2) la specificazione delle attivita' di cui al comma 1;
aggiunto: 3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori tolto: degli anni 18 dovra', essere rispettato aggiunto: alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano tolto: richiesto il nulla osta di circolazione. Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964-, n. 1162, la cui esazione e' effettuata dalla Societa' italiana autori ed editori. Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema, che svolgano attivita' rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento delle funzione di tali circoli e' demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione. Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalita' previste dal quarto comma dell'articolo 40 aggiunto: chiesto il nullaosta di circolazione;
aggiunto: 4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci. Nell'ambito delle attivita' loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo- sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorita' medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attivita' svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.