Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1975 al 29 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →

((Sono istituite presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una o piu' commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5. Le commissioni, il cui numero e' fissato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro, sono composte, ciascuna, di:

  • a)due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;
  • b)un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
  • c)un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
  • d)un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
  • e)un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
  • f)un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;
  • g)un attore cinematografico;
  • h)un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44. Alle sedute di ogni commissione assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione)). I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da b) a g) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa, con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. ((Per ogni componente effettivo e per il segretario e' nominato con le stesse modalita' un supplente. Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. I componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo)). 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 giugno 1975, n. 287

6

La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 29 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art46 · fonte su Normattiva