Art. 46 — Commissioni di esperti
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(( Sono istituite una o piu' commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5. Le commissioni, delle quali il numero e' definito con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono cosi' composte:
- a)un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;
- b)un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
- c)un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;
- d)un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
- e)un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico. 3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 giugno 1975, n. 287
6La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1998 al 5 febbraio 1999
