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I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purche' presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneita' tecnica, anche sufficienti qualita' artistiche, o culturali, o spettacolari senza pregiudizio della liberta' di espressione non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti e' demandato al Comitato di esperti di cui allo articolo 46. Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni. Detto periodo di 25 giorni deve comprendere, per i locali ad attivita' continuativa, tre domeniche. Per i locali ad attivita' saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali e' proporzionalmente ridotto. Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Commissione prevista dell'articolo 51, vagliate le eventuali ragioni esposte dall'interessato, assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art5 · fonte su Normattiva