Art. 8 — Attestati di qualità
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1994 al 5 febbraio 1999. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualita' ai lungometraggi ammessi ((ai benefici della presente legge)) che abbiano particolari qualita' artistiche e culturali. L'attestato di qualita' potra' essere rilasciato per ogni semestre a non piu' di dieci lungometraggi ammessi ((ai benefici della presente legge)) e a non piu' di tre lungometraggi di cui all'articolo 18. La domanda per il rilascio dell'attestato di qualita', corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo ((entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione)). La commissione prevista dall'articolo 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali e' stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualita' ai film prescelti e' subordinato all'ammissione ((ai benefici della presente legge)). Qualora uno o piu' film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione ((ai benefici della presente legge)), ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterra' in possesso dei requisiti di cui al primo comma. Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1994 al 5 febbraio 1999
