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A lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dal precedente articolo, e' assegnato un premio di 40 milioni di lire. Tale premio sara' cosi' ripartito: il 71 per cento a produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento al l'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio. Agli esercenti di sale cinematografiche e' concesso, per la programmazione dei film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita', un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono e' cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 18 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art9 · fonte su Normattiva