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Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, e' assegnato un premio il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. Tale premio sara' cosi' ripartito: il 71 per cento a produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento al l'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio. Agli esercenti di sale cinematografiche e' concesso, per la programmazione dei film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita', un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono e' cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6. 35

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28

35

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art9 · fonte su Normattiva