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((Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, e' assegnato un premio il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo.)) Tale premio sara' cosi' ripartito: il 71 per cento a produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento al l'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio. Agli esercenti di sale cinematografiche e' concesso, per la programmazione dei film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita', un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono e' cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1994 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art9 · fonte su Normattiva