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Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative dovute ad enti ed associazioni a carattere professionale, ricreativo e mutualistico nonche' per premi relativi ad assicurazioni contro gli infortuni. Le associazioni e gli enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il Dopolavoro poste Telegrafonico, il Comitato sindacale assicurazioni postelegrafonici, l'Istituto postelegrafonici. Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'articolo 70 dello stesso decreto presidenziale. Le aziende sono autorizzate, altresi', ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Testo in vigore dal 7 aprile 1979 al 19 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art26 · fonte su Normattiva