Art. 9 — Anzianità minime
Per l'ammissione ai concorsi interni o alle riserve dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso a categoria superiore e' prescritto il possesso dell'anzianita' minima di servizio maturata nella categoria di appartenenza appresso specificata:
- a)dalla categoria I alla II: 1 anno;
- b)dalla categoria II alla III: 2 anni;
- c)dalla categoria III alla IV: 3 anni;
- d)dalla categoria IV alla V, dalla V alla VI, dalla VI alla VII e dalla VII all'VIII: 4 anni.
Testo vigente dal 7 aprile 1979
