Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 23 — Condono disciplinare

Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costruzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.

Testo vigente dal 27 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art23 · fonte su Normattiva