Art. 104 — Norme transitorie in materia di giurisdizione
I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e per materia. I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.
Testo vigente dal 10 aprile 1981
