Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 104 — Norme transitorie in materia di giurisdizione

I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e per materia. I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art104 · fonte su Normattiva