Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art12 · fonte su Normattiva