Art. 44 — Obblighi di leva
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Ferme restando le norme di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto ai sensi del successivo articolo 47 e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.
Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 13 dicembre 1981
