Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 53 — Corsi per la nomina ad ispettore di polizia

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Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi. Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 5 agosto 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art53 · fonte su Normattiva