Art. 53 — Corsi per la nomina ad ispettore di polizia
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Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi. Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 4 agosto 1987 n. 325, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 1987 n. 402
11Il D.L. 4 agosto 1987 n. 325, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 1987 n. 402, ha disposto (con l'art. 1) che "Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonche' quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento".
Testo in vigore dal 5 agosto 1987 al 31 marzo 2001
