Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 59 — Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi

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Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti e' determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verra' assegnato il trattamento economico piu' favorevole. Le modalita' dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 19 febbraio 1985

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