Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu':

  • 1)prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;
  • 2)rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione non inferiore a cinque anni.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art73 · fonte su Normattiva