Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 72 — Abbandono del posto di servizio

L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La reclusione e' da uno a quattro anni se il fatto e' commesso:

  • 1)durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
  • 2)nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive;
  • 3)a bordo di una nave o di un aeromobile;
  • 4)col fine di interrompere la continuita' e la regolarita' del servizio;
  • 5)da tre o piu' appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;
  • 6)da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio. Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art72 · fonte su Normattiva