Art. 72 — Abbandono del posto di servizio
L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La reclusione e' da uno a quattro anni se il fatto e' commesso:
- 1)durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
- 2)nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive;
- 3)a bordo di una nave o di un aeromobile;
- 4)col fine di interrompere la continuita' e la regolarita' del servizio;
- 5)da tre o piu' appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;
- 6)da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio. Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Testo vigente dal 10 aprile 1981
