Art. 77 — Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione
L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Alle stesse pene e' sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 10 aprile 1981
