Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 77 — Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione

L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Alle stesse pene e' sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art77 · fonte su Normattiva