Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 78 — Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione fino a due anni.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art78 · fonte su Normattiva