Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 81 — Norme di comportamento politico

Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialita' delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia e' fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. E' fatto altresi' divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni. Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attivita' politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art81 · fonte su Normattiva