Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 88 — Aspettativa per motivi sindacali

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Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' ogni 2.000 dipendenti in organico. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate. I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 21 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art88 · fonte su Normattiva