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Il consiglio direttivo nomina i direttori e le commissioni di esperti, composte da non piu' di cinque membri per i grandi settori di attivita' definiti nel piano quadriennale di cui all'articolo 9 della presente legge. I direttori devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore. Sono nominati con contratto a termine per un periodo di quattro anni e possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del consiglio. I direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attivita' e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal consiglio direttivo. Partecipano con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti il loro settore; presiedono e convocano le commissioni di esperti. A far parte delle commissioni sono chiamati anche esperti stranieri. Le commissioni durano in carica due anni.
Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 5 luglio 1977
