Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1977 al 26 febbraio 1998. Leggi il testo vigente →
Il consiglio direttivo nomina i direttori e le commissioni di esperti, composte da non piu' di cinque membri per i grandi settori di attivita' definiti nel piano quadriennale di cui all'articolo 9 della presente legge. I direttori devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore. Sono nominati con contratto a termine per un periodo di quattro anni e ((non)) possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del consiglio. I direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attivita' e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal consiglio direttivo. ((I direttori sono tenuti ad assicurare una loro continuativa ed adeguata presenza a Venezia)). Partecipano con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti il loro settore; presiedono e convocano le commissioni di esperti ((che hanno carattere consultivo)). A far parte delle commissioni sono chiamati anche esperti stranieri. Le commissioni durano in carica due anni.
Testo in vigore dal 5 luglio 1977 al 26 febbraio 1998
