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Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 5, punto b), a partire dal 1973 e' fissato in lire 1.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del Ministero del turismo e dello spettacolo. Nell'anzidetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), punto 4), dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonche' quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso art. 45, lettera l), della legge predetta, quello di lire 50 milioni di cui all'art. 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081. La meta' del contributo, di cui ai precedenti commi, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce. Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposte dei Ministri per la pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziate negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.
Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 5 luglio 1977
