Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 gennaio 1981 al 18 agosto 1984. Leggi il testo vigente →

((Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui all'articolo 5, lettera b), della presente legge, e' fissato, con decorrenza dall'anno 1980, in lire 6.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali. Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), numero 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonche' quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera 1), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui allo articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081. Il contributo di cui al primo comma del presente articolo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce)). Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per i beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti. I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'ente autonomo " La Biennale di Venezia".

Testo in vigore dal 6 gennaio 1981 al 18 agosto 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art35 · fonte su Normattiva