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Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui all'articolo 5, lettera b), della presente legge, e' fissato, con decorrenza dall'anno 1980, in lire 6.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali. 3 Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), numero 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonche' quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera 1), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui allo articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081. 3 Il contributo di cui al primo comma del presente articolo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce. Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per i beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti. I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'ente autonomo " La Biennale di Venezia".
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 luglio 1984, n.414
3La L. 26 luglio 1984, n.414 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera b), e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, a decorrere dall'anno finanziario 1984 e' elevato a lire 10.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 5.000 milioni e di lire 5.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali".
Testo in vigore dal 18 agosto 1984 al 26 febbraio 1998
