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Il consiglio direttivo e' l'organo deliberante dell'ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attivita' istituzionali con motivata relazione. Al consiglio, in particolare, e' riservato deliberare in ordine:

  • a)al piano quadriennale di massima per le attivita' dell'ente;
  • b)all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni;
  • c)alla nomina ed alla revoca del segretario generale e dei direttori di cui agli articoli 16 e 18;
  • d)alla nomina e alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 18, nonche' alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;
  • e)a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti ed associazioni che non abbiano interessi e finalita' mercantili, nonche' da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dallo ente stesso; su tali iniziative il consiglio direttivo dell'ente e' tenuto a pronunciarsi con motivata relazione sentiti gli organi tecnici di cui all'articolo 18;
  • f)all'organizzazione di eventuali mostre e manifestazioni d'arte all'estero. Al consiglio e' altresi' riservato deliberare, in particolare, relativamente:
  • 1)al bilancio annuale preventivo e consuntivo alle relative variazioni;
  • 2)alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonche' dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per le attivita' programmate e svolte;
  • 3)alla destinazione dei beni e delle attivita' patrimoniali;
  • 4)agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;
  • 5)all'accettazione di lasciti, donazioni e legati;
  • 6)alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attivita';
  • 7)alle indennita' spettanti ai componenti il consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e le giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'ente;
  • 8)agli eventuali conflitti di competenza fra gli organi interni;
  • 9)all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11;
  • 10)ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'ente, ed in particolare all'Esposizione internazionale d'arte, in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalita', le attivita', i programmi e l'incremento dell'ente. Le deliberazioni di cui al punto 7) del terzo comma sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro, entro il termine massimo di cinque mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 5 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art9 · fonte su Normattiva