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Il consiglio direttivo e' l'organo deliberante dell'ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attivita' istituzionali con motivata relazione. Al consiglio, in particolare, e' riservato deliberare in ordine:

  • a)al piano quadriennale di massima per le attivita' dell'ente;
  • b)all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni;
  • c)alla nomina ed alla revoca del segretario generale e dei direttori di cui agli articoli 16 e 18;
  • d)alla nomina e alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 18, nonche' alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;
  • e)a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti ed associazioni che non abbiano interessi e finalita' mercantili, ((...)); su tali iniziative il consiglio direttivo dell'ente e' tenuto a pronunciarsi con motivata relazione sentiti gli organi tecnici di cui all'articolo 18;
  • f)all'organizzazione di eventuali mostre e manifestazioni d'arte all'estero. Al consiglio e' altresi' riservato deliberare, in particolare, relativamente:
  • 1)al bilancio annuale preventivo e consuntivo alle relative variazioni;
  • 2)alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonche' dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per le attivita' programmate e svolte ((: quota parte del bilancio annuale dovra' essere destinata, sulla base di impegni programmatici, all'attivita' permanente e alle iniziative per il decentramento));
  • 3)alla destinazione dei beni e delle attivita' patrimoniali;
  • 4)agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;
  • 5)all'accettazione di lasciti, donazioni e legati;
  • 6)alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attivita';
  • 7)alle indennita' spettanti ai componenti il consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e le giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'ente;
  • 8)agli eventuali conflitti di competenza fra gli organi interni;
  • 9)all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11;
  • 10)ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'ente, ed in particolare all'Esposizione internazionale d'arte, in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalita', le attivita', i programmi e l'incremento dell'ente. Le deliberazioni di cui al punto 7) del terzo comma sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro, entro il termine massimo di cinque mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive. ((Ferme restando le competenze e le prerogative del presidente, del vice presidente e del segretario generale, il consiglio direttivo istituisce al suo interno, per l'espletamento degli affari correnti, un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri. Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato)).

Testo in vigore dal 5 luglio 1977 al 26 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art9 · fonte su Normattiva