Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dello esattore del non riscosso per il riscosso. Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1958
