Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dello esattore del non riscosso per il riscosso. Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art20 · fonte del testo