Art. 29 — Riscossione dei contributi personali
La riscossione dei contributi personali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dall'ente, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformita' alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
