La gestione assistenza e' finanziata con i seguenti mezzi:

  • 1)la quota di lire tremila del contributo annuo stabilito nell'art. 19;
  • 2)i redditi del patrimonio della gestione;
  • 3)le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione. E', inoltre, attribuito alla gestione assistenza il saldo della speciale gestione marche volontarie, quale risulta alla data in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art28 · fonte del testo