L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza. Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo. Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati delle relazioni illustrative, e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art29 · fonte del testo