Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza. I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo che ne riferisce al Consiglio nazionale. Copia del bilancio tecnico e' rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art30 · fonte del testo