I componenti del Comitato direttivo e del Collegio sindacale, nominati a norma dello statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le loro rispettive funzioni per l'ordinaria gestione, sino alla nomina degli organi previsti dalle presenti disposizioni. Il presidente dell'Ente, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovra' convocare il Consiglio nazionale perche' proceda alla designazione, mediante elezione, dei quindici rappresentanti degli iscritti da nominare a componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci, secondo le norme contenute nel precedente titolo II. Il personale attualmente in servizio presso l'Ente continua ad assolvere alle rispettive mansioni con gli oneri e i diritti inerenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art45 · fonte del testo