Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni cento iscritte all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato, a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art8 · fonte del testo