Gli utili netti risultanti dal bilancio delle due sezioni sono assegnati come appresso: "Sezione credito": non meno del 20 per cento alla riserva; dividendo agli iscritti e ai partecipanti in misura non superiore al 6 per cento delle somme da essi apportate al capitale della "Sezione"; la rimanenza alla "Sezione previdenza" per essere destinata agli scopi di cui al primo capoverso, lettera b) dell'articolo 2. "Sezione previdenza": non meno del 20 per cento ai fondi di riserva della "Sezione"; non piu' del 6 per cento al conferente il fondo di dotazione; la rimanenza agli scopi di cui al primo capoverso, lettera b) dell'articolo 2.

Testo vigente dal 18 agosto 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-06;700~art15 · fonte su Normattiva